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Ordinanza — n. 32928/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of punitive treatment issues and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32928/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance judgment regarding a dispute over agreed-upon punitive measures, arguing procedural irregularities. The court rejected these claims, finding no legal basis for the appeal since the contested issues did not involve the agreed punitive treatment and were not tainted by illegality.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must be admissible; if the appeal concerns matters not permitted by law or lacks legal grounds, it is declared inadmissible ex officio with costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal ex officio dismissal procedural defects agreed punitive treatment court costs and fine condono delle spese procedurali censure procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGO GERARD nato il 03/08/1982 avverso la sentenza del 04/04/2024 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore RGN. 19771/24 AGO OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti afferentì al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07