Italian court dismisses appeal for procedural defects as arguments fall outside statutory grounds for cessation appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Ahmed's appeal inadmissible because his arguments regarding sentencing treatment did not fall within the specific grounds permitted for cessation appeals under the amended Code of Criminal Procedure. The defense raised issues about the proportionality of the penalty, but the court ruled that only objections to the defendant's will, legal qualification, or the penalty itself are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and Ahmed was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals for cessation against penalty application are strictly limited to specific grounds; arguments regarding the proportionality of the sanction or general motivation defects are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GADR AHMED (C.U.I. 06SQW40) nato il 11/12/1995 avverso l'ordinanza del 09/05/2024 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Gadr Ahmed impugna la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del Tribunale di Como con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai fatti di reato ascritti.
2. La difesa deduce vizi in ordine alla motivazione circa il trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de piano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate ai codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cessazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'ad, 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1