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Ordinanza — n. 32925/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because filed personally by the accused rather than by counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32925/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the accused, violating procedural requirements for valid legal representation. The original judgment by the Court of Appeal of Naples was challenged by Fabio Ponticelli, who submitted the petition without a lawyer. The court ruled that such personal filings do not establish a valid relationship for appeal and must be rejected de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; A criminal appeal filed personally by the accused without legal representation is inadmissible de plano as it fails to establish a valid relationship for the exercise of the right of appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing by accused lack of legal representation de plano rejection Code of Criminal Procedure oltraggio alla corte ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La causa originaria dell'inammissibilità non consente l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e, stante la tipologia, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTICELLI FABIO nato a MADDALONI il 19/06/1998 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; e se u4it-e-iLditeltslarg R.G. 19693/2024 PONTICELLI OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. La causa originaria dell'inammissibilità non consente l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e, stante la tipologia, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/