Cassation court dismisses appeal against penalty reduction due to lack of statutory standing under Art. 610 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible de plano because it was filed against a sentence issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the penalty reduction agreed upon by both parties, arguing defects in the court's reasoning regarding the sentence's magnitude. The Court ruled that such appeals are strictly prohibited by Article 610, paragraph 5-bis, as the agreement under Article 599-bis precludes further litigation on the penalty's amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against penalty reductions agreed upon under Article 599-bis are inadmissible de plano as the parties' agreement on the penalty's amount precludes further judicial review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLOCCA MARIO nato a POLLENA TROCCHIA il 25/02/1998 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Ut' FATTO E DIRITTO 1. Allocca Mario, per mezzo dei difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. peri., in ordine al reato ascritto.
2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione anche con riferimento alla entità della pena.
3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali sì accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso