Italian Court dismisses appeals against sentencing reduction agreements as inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Pagnano and Zambella inadmissible ex officio. The appellants argued for vitiating the reasoning regarding waived appeal grounds and omitted acquittal, but the court noted that Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure allows parties to agree on sentencing reductions. Consequently, the appellate court's action of re-determining the penalty based on this agreement falls outside the scope of reviewable appeals under Article 610, paragraph 5-bis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing reductions agreed upon by parties under Art. 599-bis are inadmissible as the agreement constitutes a final settlement of the penalty within the agreed limits.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAGNANO FRANCESCO nato a NAPOLI il 27/08/1986 ZAMBELLA RAFFAELE nato a NAPOLI il 24/12/1980 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Pagnano Francesco e Zambella Raffaele, per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.
2. I ricorrenti deducono vizi di motivazione in ordine "ai motivi oggetto di rinuncia "(il solo Pagano) e violazione di legge e vizi di motivazione quanto a omessa assoluzione ex art. 129 cod, proc. pen.
3. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appelio previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
5. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis