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Ordinanza — n. 32922/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against penalty reduction due to settlement agreement under Art. 599-bis. Appeal barred by Art. 610. Court rejects procedural objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32922/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible ex officio because it targeted a sentence reduction granted pursuant to a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a review of the penalty increase based on the principle of continuity, but the court held that such appeals are strictly prohibited when a settlement has been reached. Consequently, the court rejected the procedural objection and ordered the appellant to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against penalty reductions granted pursuant to settlement agreements under Art. 599-bis are inadmissible ex officio as the parties have already mutually determined the legal qualification and penalty amount.

Parole chiave

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settlement agreement penalty reduction inadmissible appeal procedural objection continuity principle adeguamento della pena alleggerimento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Petrillo Carmine, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.
Art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Petrillo Carmine, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLO CARMINE nato a NAPOLI il 23/02/1969 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Petrillo Carmine, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine all'aumento operato per !a ritenuta continuazione.

3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso