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Ordinanza — n. 32920/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for failing to allege admissible grounds under post-2017 procedural code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32920/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant failed to allege grounds permitted under the amended criminal procedure code. The defense argued defects in the qualification of the legal facts within the plea bargain sentence, but the court found these arguments inconsistent and lacking substantive content. Consequently, the appeal was rejected without examination of merits, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 c.p.p.; The appeal against a plea bargain sentence is inadmissible de plano if it does not allege grounds limited to the expression of the accused's will, erroneous legal qualification only when manifestly eccentric or erroneous, lack of correlation between request and sentence, or illegality of the penalty, as modified by Law 103/2017.

Parole chiave

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criminal procedure code plea bargain sentence inadmissible de plano erroneous legal qualification manifest eccentricity Law 103/2017 court costs and fines revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, El Omari Abdelaziz impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Lodi con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati ascritti 2.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Law n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, El Omari Abdelaziz impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OMARI ABDELAZIZ nato il 12/06/1984 avverso la sentenza del 27/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, El Omari Abdelaziz impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Lodi con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati ascritti 2. La difesa deduce vizi di motivazione quanto a qualificazione giuridica.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice dì rito dalla legge n, 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc, pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, ail'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano - come nel caso in esame - inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv, 272026), 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così