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Ordinanza — n. 32919/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because parties agreed on sentencing under Art. 599-bis, making Cassation review inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32919/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court had already fixed the sentence following a joint agreement between the parties under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a violation of procedural law and sentencing errors, but the court noted that such agreements preclude further judicial review on the merits. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: When parties reach an agreement on the legal qualification and sentence under Art. 599-bis c.p.p., the appeal is exhausted, rendering any subsequent challenge to the sentencing decision inadmissible before the Supreme Court.

Parole chiave

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Art. 599-bis c.p.p. concordato di rinuncia inammissibilità de plano Corte di Cassazione sentenza rideterminata processo penale spese processuali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
De Liguori Luigi, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.
Art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
De Liguori Luigi, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LIGUORI LUIGI nato a MUNTLANGEN( GERMANIA)11 14/07/1969 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. De Liguori Luigi, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge processuale e vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio e in ordine agli aumenti per la continuazione 3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo io stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso