Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for procedural non-compliance and lack of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by two defendants against a plea bargain sentencing order inadmissible de plano. The defendants argued for legal mischaracterization of facts, but the court ruled that such challenges require specific statutory grounds not met here. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448 c.p.p.; Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible de plano unless based on specific grounds like the defendant's will or legal mischaracterization, which must be evident and immediate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZAROUALI ABDELJALIL nato il 31/12/1996 ZAROUALI ABDELOUAHED nato il 19/08/1987 avverso la sentenza del 17/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; te/seRti-te-le-corrctosnmr. -cieI PG FATTO E DIRITTO 1. Con ricorsi affidati al comune difensore di fiducia, Zarouali Abdeljaiii e Zarouali Abdelouhed impugnano la sentenza ex art. 444 cod. proc, pen. del Tribunale di Lodi con cui è stata loro applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati, rispettivamente, ascritti.
2. La comune difesa deduce l'errata qualificazione giuridica dei fatti e la mancata assoluzione perché il fatto non sussiste.
3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché le proposte censure esigano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cessazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cessazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep, 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano e come nel caso in esame - inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).
4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C