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Ordinanza — n. 32917/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible because the defendant directly filed it, violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The defendant directly filed the appeal against the lower court's judgment, which violates Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal cannot be directly filed by the accused; such a procedural violation renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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direct appeal by accused inadmissible de plano Code of Criminal Procedure procedural violation court costs and fine allegazioni insufficientemente motivate facoltà di astenersi dal testimoniare oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., as modified by Law 103/2017
19488/2024 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAMOUCHI TALEL nato a ACIREALE il 24/04/1992 avverso la sentenza del 14/03/2024 del TRIBUNALE di AOSTAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ni udito il difensore RGN. 19488/2024 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente