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Ordinanza — n. 32916/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing reduction due to lack of admissibility under Art. 610, comma 5-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because it was filed against a sentence issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's decision to reduce the penalty following a conciliation agreement where both parties waived their right to appeal. The court ruled that such agreements preclude further litigation on the merits, rendering the appeal procedurally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentences resulting from a conciliation agreement under Art. 599-bis are inadmissible as the parties have already settled the legal qualification and penalty amount.

Parole chiave

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conciliation agreement waiver of appeal inadmissible appeal sentencing reduction procedural bar dipendenza da sostanze stupefacenti traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
De Martino Domenico, per mezzo dei difensore, impugna !a sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
De Martino Domenico, per mezzo dei difensore, impugna !a sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO DOMENICO nato a NAPOLI il 31/07/1956 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; trchitcrthetrferi-sure- FATTO E DIRITTO 1. De Martino Domenico, per mezzo dei difensore, impugna !a sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'aumento per la continuazione dei distinti reati di detenzione di cocaina e hashish.

3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha i dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura dì euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis