Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed errors of fact and evaluation under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different legal qualification of the facts and a factual reconstruction, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure permits only manifest errors of law. Since the appellant's grievances involved evaluative errors not evident from the text, they were rejected as non-allowed censure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: The appeal against the application of the penalty is inadmissible if it raises errors of fact or evaluation that are not manifest, as the law restricts such appeals to specific statutory grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIKLI ETMOND nato il 12/02/1986 avverso la sentenza del 17/04/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentite lonclusioni del PG udito il ifensore R.G. 19406-2024 RIC. MIKLI ETMOND OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619) Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella prospettazione di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis