Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible challenge regarding sentencing application under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds cited constituted impermissible challenges under the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the sentencing application by alleging a violation of law due to the failure to verify the absence of acquittal causes under Article 129. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits admissible appeals to specific statutory violations, excluding general claims of non-verification of acquittal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. penal.; Appeals against sentencing applications are inadmissible if they allege violations of law not expressly listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHINAGWU EUGENE nato il 02/06/1979 avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIAudita la relazione/svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentite conclusioni del PG udito Vdifensore R.G. 19405-2024 OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'irnpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/