Cassation appeal dismissed as inadmissible for sentencing application lacking statutory grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised do not fit the specific types of sentences subject to cassation review. The appellant challenged a sentencing application based on alleged violations of law regarding the non-existence of acquittal causes under Art. 129 of the Criminal Code and incorrect sentencing. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits review to the specific violations enumerated therein, excluding these general grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against sentencing applications, cassation is inadmissible for grounds not strictly enumerated in the statute, such as general violations of law regarding acquittal causes or sentencing dosage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELLAOUZY KHALID (CUI 0691V2T) nato il 01/12/1978 avverso la sentenza del 06/05/2024 del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazion svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentit e conclusioni del PG udito I difensore R.G. 19384-2024 RIC. ELLAOUZY KHALID OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. o la non corretta dosimetria della pena, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. perì., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1