Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible challenge regarding sentencing application under Art. 129.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged the sentencing application based on a violation of law regarding the non-existence of exemption grounds under Article 129 of the Penal Code. The appellant argued for a new trial, but the prosecution contended that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits such challenges to specific statutory violations. The court ruled that since the alleged ground falls outside the exhaustive list of permissible appeals, the appeal must be rejected without substantive examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. pen.: Appeals against sentencing applications are inadmissible if they allege violations of law not strictly enumerated in the statute, such as the non-existence of exemption grounds under Article 129.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICINELLI VITO ANTONIO nato a TRIGGIANO il 25/07/1996 avverso la sentenza del 29/12/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette// , le conclusioni del PG udit il difensore R.G. 19334-2024 RIC. CICINELLI VITO ANTONIO OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. per., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11