Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing non-allowed objections regarding sentencing under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it raised objections not permitted under the relevant criminal procedure code. The appellant challenged a sentencing decision by alleging a violation of law due to the failure to verify specific grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Code. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits admissible appeals to only the specific types of legal violations enumerated in that provision, thereby rejecting the appellant's broader argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they allege violations of law not strictly enumerated in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURATO DARIO nato a SANDRIGO il 17/03/1957 avverso la sentenza del 11/04/2024 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentite le'inclusioni del PG udito il tifensore R.G. 19328-2024 OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11