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Ordinanza — n. 32907/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because personally filed by the accused under Art. 610 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32907/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, an individual defendant, personally submitted the appeal against a second-instance judgment, which the court found to violate procedural requirements. Consequently, the court ruled that no valid legal relationship for appeal exists and applied the de plano procedure to dismiss the request immediately.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Personal appeals by the accused are inadmissible as they cannot establish a valid legal relationship for review, requiring immediate dismissal de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal appeal by accused de plano procedure procedural costs award Cassa delle ammende fine disabilità cognitiva godimento dei diritti civili motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La causa originaria dell'inammissibilità non consente l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e, stante la tipologia, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELE ALDO nato il 02/12/1970 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; uel+t-er-H-efife.Rsere R.G. 19285/2024 GABRIELE OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato. La causa originaria dell'inammissibilità non consente l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e, stante la tipologia, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/