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Ordinanza — n. 32906/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible because plea bargain challenges are limited to specific statutory violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32906/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the challenge to the agreed sentence. The appellant argued for broader grounds of review, but the prosecution contended that plea bargain appeals are strictly confined to the specific statutory violations listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the appellant's arguments did not fall within these exhaustive categories, the appeal was procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, the appeal is limited exclusively to the specific statutory violations enumerated in the law, excluding other grounds for review.

Parole chiave

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plea bargain appeal de plano inadmissibility Article 448 paragraph 2-bis Code of Criminal Procedure statutory exhaustion of grounds sanzione sostitutiva pena pecuniaria sospesa lettera di garanzia

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
pen., limita l'innpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LALA OLTION ALIAS LALA IGLI nato il 07/04/1975 avverso la sentenza del 19/04/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentite're conclusioni del PG udito il ifensore OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità, poichè in tema di patteggiamento l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'innpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2024 Il Consi re estensore Il Presidènte