Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of liability in settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under simplified procedure because the defendant had previously waived liability through a settlement agreement. The lower court's final judgment on the settlement precluded any further judicial review of the liability issue. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 10 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 11 c.p.p.: A waiver of liability in a settlement agreement limits the cognizance of the second-instance court and produces preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA ALESSANDRO MORVAN nato a PALERMO il 11/05/1998 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore R.G. 19147-2024 RIC. DI BELLA ALESSANDRO MORVAN OSSERVA Ritenuto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena - nel caso in punto di responsabilità - limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/0