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Ordinanza — n. 32904/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentencing dismissed for inadmissible legal qualification errors and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32904/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Ambrosio Franco and Laurenza Vittorio inadmissible without formalities. The applicants argued for an erroneous legal qualification of the facts under Article 337 of the Penal Code and contested the sentencing calculation. The Court ruled that under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, only manifest errors of law are admissible, excluding abstract legal qualifications or non-violation-of-law sentencing critiques.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are limited to manifest errors of law; abstract legal qualification errors and non-violation-of-law sentencing arguments are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain sentencing manifest error of law legal qualification error Cassation appeal admissibility de plano inadmissibility impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
19128-2024 AMBROSIO +1 OSSERVA Il ricorso di Ambrosio Franco è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall'art. 337 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.
art. 337 cod. pen
19128-2024 AMBROSIO +1 OSSERVA Il ricorso di Ambrosio Franco è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall'art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMBROSIO FRANCO nato a CASERTA il 17/06/1985 LAURENZA VITTORIO nato a CASERTA il 11/10/1986 avverso la sentenza del 17/04/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentit e conclusioni del PG uditoAl difensore R.G. 19128-2024 AMBROSIO +1 OSSERVA Il ricorso di Ambrosio Franco è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall'art. 337 cod. pen. che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.

La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella prospettazione di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti. Anche il ricorso di Laurenza Vittorio deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consenti), non essendo stata censurata la legalità della pena ma solo la sua corretta dosimetria. Ed invero, in tema di patteggiamento l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen