Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement limiting second-instance jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court's procedure concluded via a settlement agreement. The appellant, Mantovani, sought to challenge a sentence, but the second-instance court had already defined the proceedings through a concordato regarding liability issues. The court ruled that such a settlement precludes further judicial review, including at the cassation level, thereby barring the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A settlement agreement reached in the second instance regarding liability limits the cognizance of the appellate court and produces preclusive effects on the entire procedural development, including the judgment of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTOVANI ALESSANDRO nato a TORINO il 12/07/1993 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sen e le conclusioni del PG ucli(o il difensore R.G. 19069-2024 RIC. MANTOVANI ALESSANDRO OSSERVA Ritenuto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena - nel caso in punto di responsabilità - limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1