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Ordinanza — n. 32901/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal issues via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32901/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio without formalities. The appellant sought to challenge a second-instance judgment regarding criminal liability, but the lower court had already defined the proceedings through a settlement agreement where the appellant waived specific issues. The court ruled that this waiver precludes any subsequent litigation on those matters, binding the entire judicial process including the cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 165 c.p.p.: A waiver of appealable issues in a settlement agreement binds the entire judicial process, rendering subsequent cassation appeals on those matters inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement agreement preclusive effect inadmissible appeal criminal liability procedural waiver cassation review pena massima

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 165 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLFETTA MASSIMO nato a BRINDISI il 31/05/1976 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentite I conclusioni del PG udito iYdifensore RGN. 18984/2024 OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena - nel caso in punto di responsabilità - limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C