Cassation court dismisses appeal as inadmissible because plea agreement sentence lacks required statutory motivation elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano due to improper grounds. The lower court's sentence, based on a plea agreement, correctly omitted detailed factual descriptions and relied on the charge's summary, which satisfies the statutory requirements for such judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; When a sentence is based on a plea agreement, it must briefly describe the facts, confirm legal qualification, exclude Art. 129 c.p.p. scenarios, and verify penalty proportionality, but need not detail facts beyond the charge's summary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAFARI RADOUANE nato il 02/11/1993 avverso la sentenza del 05/04/2024 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti. Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2024 Il C liere estensore Il Pr