Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic plea bargain sentencing error claims not covered by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the alleged sentencing error was generic and not covered by statutory exceptions. The appellant challenged the application of the plea bargain sentence, arguing a defect in reasoning, while the prosecution contended such appeals are barred. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits admissible grounds, excluding general motivation defects in plea bargain cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentencing pronouncements are inadmissible for generic defects in reasoning, as the law permits cassation only for specific statutory violations of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOUANE SAID nato il 30/05/1985 avverso la sentenza del 17/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/senti le conclusioni del PG udiò il difensore R.G. 18730/2024 AOUANE OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto - oltre che generico - non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1