Ordinanza — n. 32897/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDAOUI ALLAL CUI 04FMQD7 nato il 06/03/1990 avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sen,.-t‘e-onclusioni del PG udito iLdtfensore R.G. 18615/2024 HAMDAOUI ALLAL OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiannento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32897/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 18615/2024 HAMDAOUI ALLAL OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiannento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDAOUI ALLAL CUI 04FMQD7 nato il 06/03/1990 avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sen,.-t‘e-onclusioni del PG udito iLdtfensore R.G. 18615/2024 HAMDAOUI ALLAL OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiannento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il