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Ordinanza — n. 32897/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32897/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32897/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDAOUI ALLAL CUI 04FMQD7 nato il 06/03/1990 avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sen,.-t‘e-onclusioni del PG udito iLdtfensore R.G. 18615/2024 HAMDAOUI ALLAL OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiannento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32897/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 18615/2024 HAMDAOUI ALLAL OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiannento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate opposizione al precetto esecutivo impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
In tema di patteggiannento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDAOUI ALLAL CUI 04FMQD7 nato il 06/03/1990 avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sen,.-t‘e-onclusioni del PG udito iLdtfensore R.G. 18615/2024 HAMDAOUI ALLAL OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiannento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il