Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural delay under Article 610 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible via summary procedure due to a failure to observe formalities regarding the filing deadline. The appellant filed the request on March 17, 2024, which was significantly later than the fifteen-day period starting from the notification of the Court of Appeal's inadmissibility order on November 30, 2023. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 c.p.p.; Art. 585, comma 1, lett. b) e Art. 544, comma 2 c.p.p.: An appeal declared inadmissible by the Court of Appeal is subject to a fifteen-day filing period; failure to file within this timeframe renders the subsequent request inadmissible under Article 610 of the Criminal Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVORATA LUCIO nato a SIDERNO il 22/10/1992 avverso l'ordinanza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; lette/sentit le conclusioni del PG , . / / udito/difensore R.G. 18581/2024 LAVORATA OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.
b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. Il ricorso è stato depositato il 17/03/2024 a fronte di ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello comunicata al difensore domiciliatario in data 30/11/2024, dalla quale decorreva il termine di 15 giorni per il deposito del ricorso, viceversa depositato solo il 17/03/2024. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11