Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to meet specific grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without examining the merits of the case. The appellant challenged a first-instance judgment imposing a prison sentence and fine for a specific offense, alleging defects in reasoning regarding liability and sentencing. The court rejected the appeal because it was deemed generic and did not fall within the narrow exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and does not cite specific grounds for cassation provided by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMIRATO COSIMO nato a TARANTO il 25/09/1978 avverso la sentenza del 16/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore N. 18551/24 AMMIRATO OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, gli ha applicato su richiesta la pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in materia di responsabilità e pena; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i