Criminal appeal dismissed as inadmissible because it challenges a settled agreement on liability under the plea system.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ananas Ayoub against the Bologna GIP's sentencing decision inadmissible on the merits. The appellant argued for omitted reasoning regarding liability, but the court found the plea agreement already settled this issue. Consequently, the appeal was rejected because it targeted arguments incompatible with the concluded conciliatory sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 73 d.P.R. 309/1990: An appeal challenging the omitted reasoning on liability in a plea proceeding is inadmissible when the parties have already reached a settled agreement on the matter, rendering further examination unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANANAS AYOUB (CUI 05BBUSR) nato il 03/11/1993 avverso la sentenza del 09/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che il ricorso proposto da Ayoub Ananas avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, statuizione che costituisce risultato dell'accordo delle parti e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio in relazione al reato di cui all'art. di cui 73 d.P.R. 309/1990, tenuto conto che ai fini della motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.
è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo. (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1'11 luglio 2024 Il