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Ordinanza — n. 32887/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32887/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32887/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JADI ABDELAZIZ nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 01/05/2000 avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore N. 18155/24 JADI OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il proposto ricorso esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza di applicazione della pena dal momento che le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare e questa non risulta inficiata da illegalità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32887/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 18155/24 JADI OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il proposto ricorso esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza di applicazione della pena dal momento che le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare e questa non risulta inficiata da illegalità.

Parole chiave

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adeguamento della pena mancata attuazione degli accordi illeciti errore nella commisurazione della pena esenzione dalla pena sanzione sostitutiva eccezione di illegalità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JADI ABDELAZIZ nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 01/05/2000 avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore N. 18155/24 JADI OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il proposto ricorso esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza di applicazione della pena dal momento che le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare e questa non risulta inficiata da illegalità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1