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Ordinanza — n. 32886/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32886/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTRATTIVA ANTONIO nato a NAPOLI il 11/08/1990 avverso la sentenza del 02/05/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore R.G. 18143/2024 ATTRATTIVA OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto, con cui si censura l'omessa esclusione della contestata recidiva, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza. Ed invero, il motivo dedotto non rientra tra le ipotesi tassative per le quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. e risulta, in ogni caso, incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32886/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 18143/2024 ATTRATTIVA OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto, con cui si censura l'omessa esclusione della contestata recidiva, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza. Ed invero, il motivo dedotto non rientra tra le ipotesi tassative per le quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. e risulta, in ogni caso, incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni penali inadempimento reiterato modalità di calcolo dell'ammenda revisione della sentenza penale ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTRATTIVA ANTONIO nato a NAPOLI il 11/08/1990 avverso la sentenza del 02/05/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore R.G. 18143/2024 ATTRATTIVA OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto, con cui si censura l'omessa esclusione della contestata recidiva, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza. Ed invero, il motivo dedotto non rientra tra le ipotesi tassative per le quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. e risulta, in ogni caso, incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il