Cassation dismisses appeals against sentencing agreements due to inadmissible procedural grounds and lack of legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible de plano for failing to meet statutory requirements. The appellants challenged a sentencing agreement, arguing issues regarding the penalty's legality, the court's reasoning on responsibility, and the evaluation of evidence, but these grounds were either incompatible with the agreement or procedurally barred. The court ruled that since the appellants had renounced specific appeal grounds to reach the agreement, they could not later contest those aspects, and one appeal was also filed outside the statutory deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: Appeals against sentencing agreements are inadmissible if based on arguments incompatible with the agreement's nature or if raised for grounds previously renounced by the defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIOTOLA GENNARO nato a NAPOLI il 17/04/1987 SORRENTINO FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 10/08/1989 TASSERI MICHELE nato a SORRENTO il 09/03/1985 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO Ritenuto che i ricorsi proposti da Gennaro Ciotola, Francesco Sorrentino e Michele Tasseri avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/1990 devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili.
In particolare: -il ricorso di Gennaro Ciotola, afferente alla pena applicata nella misura corrispondente all'accordo delle parti, si fonda su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio. La pena convenuta, infatti, non è inficiata da illegalità, nozione che va limitata ai casi in cui la pena ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato ovvero quando la misura di pena applicata si risolva, surrettiziamente, in un cumulo materiale di pene.
La pena applicata al ricorrente, che del resto denuncia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - così come convenuto tra le parti- si sottrae a rilievi, denunciabili con il ricorso per cassazione, perché tale scelta costituisce il risultato di valutazione discrezionali delle parti. -il ricorso di Francesco Scrrentino, che denuncia vizio di motivazione in punto di responsabilità, è, anch'esso, indeducibile perché la rinuncia ai motivi di appello, in funzione dell'accordo sulla pena, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità che, pertanto, non può essere proposto per carenza di motivazione su aspetti ai quali l'imputato ha rinunciato; -il ricorso di Michele Tasseri, che denuncia l'erronea valutazione del compendio probatorio a suo carico, è proposto fuori termine perché, a fronte di sentenza del deliberata il 1 marzo 2024 con scadenza, ex lege, del deposito della motivazione entro g. 15 e, quindi, al 16 marzo, il ricorso è stata depositato il 19 aprile, oltre il termine di giorni trenta, Trattandosi di imputato che, in primo grado, aveva chiesto, tramite procuratore speciale, il rito abbreviato non trova applicazione, la proroga di giorni quindici del deposito dell'atto di impugnazione;
Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 l