Ordinanza — n. 32883/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIENDO RAFFAELE nato a CERCOLA il 19/04/1970 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore N. 17921/24 CALIENDO OSSERVA Ritenuto che l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32883/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 17921/24 CALIENDO OSSERVA Ritenuto che l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIENDO RAFFAELE nato a CERCOLA il 19/04/1970 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore N. 17921/24 CALIENDO OSSERVA Ritenuto che l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il