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Ordinanza — n. 32882/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32882/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32882/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che i ricorsi proposti da Gennaro Balzano, Ferdinando Cirillo, Crescenzo Palumbo, Rosa Palumbo, Felice Fiorillo e Anna Marciano, in relazione alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. avente ad oggetto la condanna per reati in materia di stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990) devono essere dichiarati inammissibile, con procedura de plano, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili. In particolare, sono indeducibili perché afferenti a vizi di motivazione in punto di responsabilità, i ricorsi, proposti con impugnazione comune, da Gennaro Balzano, Ferdinando Cirillo, Crescenzo Palumbo e Rosa Palumbo.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32882/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. avente ad oggetto la condanna per reati in materia di stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990) devono essere dichiarati inammissibile, con procedura de plano, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili. In particolare, sono indeducibili perché afferenti a vizi di motivazione in punto di responsabilità, i ricorsi, proposti con impugnazione comune, da Gennaro Balzano, Ferdinando Cirillo, Crescenzo Palumbo e Rosa Palumbo.

Parole chiave

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concorso di motivi di sospensione rinuncia alla motivazione piano di esecuzione delle pene imputazione per reati di stupefacenti rinuncia a pretese di salario motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Ritenuto che i ricorsi proposti da Gennaro Balzano, Ferdinando Cirillo, Crescenzo Palumbo, Rosa Palumbo, Felice Fiorillo e Anna Marciano, in relazione alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIRILLO FERDINANDO (CUI 01LIA31) nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/11/1972 PALUMBO ROSA (CUI 02XU1Y3) nato a TORRE ANNUNZIATA il 03/09/1977 PALUMBO CRESCENZO (CUI 02XU1W7) nato a TORRE ANNUNZIATA il 05/02/1984 BALZANO GENNARO (CUI 04TE78V) nato a TORRE ANNUNZIATA il 10/02/1976 FIORILLO FELICE (CUI 04LWOFV) nato a POMPEI il 29/06/1988 MARCIANO ANNA nato a TORRE ANNUNZIATA il 15/10/1986 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO;

Ritenuto che i ricorsi proposti da Gennaro Balzano, Ferdinando Cirillo, Crescenzo Palumbo, Rosa Palumbo, Felice Fiorillo e Anna Marciano, in relazione alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. avente ad oggetto la condanna per reati in materia di stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990) devono essere dichiarati inammissibile, con procedura de plano, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili. In particolare, sono indeducibili perché afferenti a vizi di motivazione in punto di responsabilità, i ricorsi, proposti con impugnazione comune, da Gennaro Balzano, Ferdinando Cirillo, Crescenzo Palumbo e Rosa Palumbo.

Il giudizio di responsabilità costituisce risultato dell'accordo delle parti e, dunque, l'impugnazione proposta si fonda su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Conclusione, questa, che si applica, altresì, ai ricorsi proposti da Felice Fiorillo e Anna Marciano, anche questi proposti con un comune atto di impugnazione, e che si fondano su motivi, peraltro genericamente formulati, con i quali i ricorrenti censurano la mancata decisione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11