Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for inadmissible legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by four defendants against a plea bargain sentence inadmissible on procedural grounds. The appellants argued for specific legal remedies, but the court held that the trial judge's reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure was sufficient to confirm the exclusion of acquittal causes without further analysis. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: In plea bargain proceedings, a reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure is sufficient to establish the judge's verification of acquittal causes, rendering additional analytical examinations unnecessary for the validity of the sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIBA ENES nato il 26/02/1984 SPINELLI GRECIA AZZURRA nato a PESCARA il 18/12/1996 MORELLI GIUSEPPE nato a CASSINO il 25/09/1997 SCOGNAMIGLIO GENNARO nato a NAPOLI il 19/09/1996 avverso la sentenza del 21/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CASSINOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che i ricorsi proposti da Spinelli Grecia Azzurra, Morelli Giuseppe, Gennaro Scognamiglio e Biba Enes avverso la sentenza di applicazione pena per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai motivi di ricorso proposti da Spinelli Grecia Azzurra, Morelli Giuseppe, Gennaro Scognamiglio, che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, enuncia gli elementi che, in fatti, rinviano al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; che, con riferimento al motivo di ricorso che denuncia la illegalità della pena proposto da Biba Enes, si tratta di motivo indeducibile non essendo ravvisabile nella pena inflitta alcuna illegalità;
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 202