Italian Court dismisses appeal for non-allowed reason regarding omitted acquittal sentence under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under simplified procedure for raising a reason not permitted by law. The appellant challenged a second-instance judgment where the proceedings concluded via a settlement agreement, arguing that the court failed to issue a formal acquittal sentence under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such a settlement precludes the appellate court's cognizance and bars any subsequent challenge in the court of cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; The conclusion of criminal proceedings by a settlement agreement in the second instance, even regarding issues the defendant waived, produces preclusive effects on the entire process, including the court of cassation, thereby barring appeals based on the omission of a formal acquittal sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALO' MORENO nato a MILANO il 03/02/1982 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore R.G. 17892/24 CALO' OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito dalla legge, afferente all'omessa pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i