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Ordinanza — n. 32879/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing agreement as arguments are inadmissible due to settled terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32879/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Gennaro Mattiello inadmissible de plano. The appellant challenged the sentence imposed under a sentencing agreement, arguing for generic mitigating circumstances not applied. The court ruled that the agreed-upon penalty is not illegal and that arguments concerning the specific sentencing measure are incompatible with the settled terms of the agreement.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: Appeals challenging the specific sentencing measure within a settled agreement are inadmissible as they concern matters already resolved by the parties' concordato.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing agreement inadmissible appeal de plano dismissal concordato sanzionatorio penal discretion legal limits procedural bar attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
pen., indicata in rubrica, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Artt. 23 e seguenti cod. pen.
Artt. 65 e 71 e seguenti cod. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 73 d.P.R. 309/1990
pen., indicata in rubrica, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIELLO GENNARO nato a NAPOLI il 10/07/1991 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che il ricorso di Gennaro Mattiello avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., indicata in rubrica, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla pena applicata nella misura corrispondente all'accordo delle parti, e, dunque, su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio.

La pena convenuta, infatti, non è inficiata da illegalità, nozione che va limitata ai casi in cui la pena ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato ovvero quando la misura di pena applicata si risolva, surrettiziamente, in un cumulo materiale di pene. La pena applicata al ricorrente, che del resto denuncia genericamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, poi applicate in sede di concordato, in misura non corrispondente al terzo si sottrae a qualsivoglia rilievo di illegalità perché costituisce il risultato di una valutazione discrezionale delle parti, avallata dalla Corte di merito che, come nella sentenza di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., si limita alla verifica della congruità della pena.

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll luglio 2024 La P