Criminal appeal dismissed because plea sentence citations to Art. 129 CPP are sufficient to exclude acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Comelli and Gomez inadmissible on procedural grounds. The defendants argued against a plea sentence regarding resistance to public officials and license fraud, but the court held that citing Article 129 of the Code of Criminal Procedure in the plea sentence is sufficient to demonstrate the exclusion of acquittal causes. Consequently, the appeals were rejected without substantive review, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 110, 337 c.p.; Art. 110, 482-477 c.p.: A citation to Article 129 of the Code of Criminal Procedure in a plea sentence is sufficient to establish that the judge verified and excluded acquittal grounds, rendering further analysis unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COMELLI VALERIO nato a FIRENZE il 17/01/1985 GOMEZ ALESSIA nato a CARRARA il 22/06/1976 avverso la sentenza del 15/04/2024 del TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che í ricorsi proposti, con unitario atto di impugnazione, da Valerio Comellí e Alessia Gomez devono essere dichiarati inammissibile con procedura de plano perché- i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precìsi elementi di fatto che rinviano alla illiceità delle condotte di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110-337 cod. pen.) e illecita contraffazione di targa (artt. 110,482- 477 cod. pen.), Poiché, per sottrarsi ad un controllo di polizia, ponevano in essere pericoloso condotte di guida andando a collidere contro un'auto in sosta;
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2024 La Presidente relatrice Emilia Anna io-Rdano SEZIONE VI PENALE21 AGO 2024 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUN IO GIUDIZIARIO Don.s seppici Cirimele CORTE DJ CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE ‘.\ , \ .)t;\ ))1. "_; /I i i •, l i,•• ();( " e" t r neitn Wt..0 • • 3 t (T) (-3 ve irytt,),:›,k LI t. \ ‘,‘ V Th \ -"T . u\'„ p ,