Italian court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of grounds for acquittal under plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano because the grounds cited were not permissible under the specific procedural rules for appeals following a plea agreement. The appellant challenged the failure to grant an acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, arguing it related to the crime defined in Article 73 of D.P.R. 309/1990. The court ruled that by waiving specific grounds of appeal regarding liability to reach a sentencing agreement, the defendant precluded any further review of those issues in the second instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a defendant waives grounds of appeal regarding liability to reach a sentencing agreement, this waiver has preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal to the Supreme Court, rendering appeals challenging the non-granting of acquittal on those same grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANFREDONIA CIRO nato a NAPOLI il 29/04/1965 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che il ricorso proposto da Ciro Manfredoniam avverso la sentenza indicata in epigrafe emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen.. E', infatti, indeducibile il motivo di ricorso, peraltro genericamente formulato, con il quale il ricorrente censura la mancata decisione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, trattandosi di motivo che esula da quelli proponibili avverso la sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. perché l'imputato ha rinunciato ai motivi di impugnazione, proposti in appello in punto di responsabilità in funzione dell'accordo sulla pena, la cui determinazione ha concordato con la parte pubblica, così circoscrivendo il potere decisorio del giudice dell'impugnazione.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare come in dispositivo.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2024 La