Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement limiting second instance jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible via simplified procedure without formalities. The appellant, Migliore Domenico, challenged a second-instance judgment regarding his criminal liability and guilt. The court ruled that a prior settlement agreement in the appellate stage precluded further judicial review on these specific issues, rendering the appeal procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: A settlement agreement reached in the second instance regarding liability and guilt limits the cognizance of the appellate court and produces preclusive effects on the entire proceedings, including the subsequent appeal to the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORE DOMENICO nato a BENEVENTO il 27/02/1986 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore N. 17760/24 MIGLIORE OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso