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Ordinanza — n. 32873/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appeal court judgment in settlement procedure dismissed as inadmissible due to waiver of legal grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32873/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the legal qualification of the facts and the agreed sentence following a settlement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that by entering into the settlement agreement, the parties waived the right to raise any grievances in the subsequent appeal, except for illegal sentencing, which was not alleged here.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 599 c.p.p.: The agreement reached in a settlement procedure implies a waiver of the right to raise any grievances in the subsequent appeal, even those relevable ex officio, with the sole exception of illegal sentencing.

Parole chiave

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settlement procedure waiver of grievances cassation inadmissibility legal qualification Article 599-bis esame delle censure formali concorso ideale controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
17729/24 GUARINO OSSERVA Ritenuto che, secondo consolidato indirizzo di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
Art. 599, comma 4 c.p.p.
17729/24 GUARINO OSSERVA Ritenuto che, secondo consolidato indirizzo di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 02/10/1985 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore N. 17729/24 GUARINO OSSERVA Ritenuto che, secondo consolidato indirizzo di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

Detto principio, peraltro, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Ritenuto inoltre che l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. —J ì deciso il 11/07/2024 —J LU C.) 2c7c- . Il Consigliere estensore Il Preside (