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Ordinanza — n. 32872/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32872/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32872/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA ROSARIO nato a CATANIA il 09/05/1987 avverso la sentenza del 08/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che il ricorso proposto da Rosario Platania avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell'accordo delle parti, e alla determinazione della pena, non involgente pena illegale, e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui all'art. 73 d.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32872/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.

Parole chiave

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sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti piano di esecuzione delle pene sospensione di pena remissione della pena mancata attuazione degli accordi illeciti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA ROSARIO nato a CATANIA il 09/05/1987 avverso la sentenza del 08/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che il ricorso proposto da Rosario Platania avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell'accordo delle parti, e alla determinazione della pena, non involgente pena illegale, e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui all'art. 73 d.

PR. 309/1990; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2024 La President