Ordinanza — n. 32872/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA ROSARIO nato a CATANIA il 09/05/1987 avverso la sentenza del 08/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che il ricorso proposto da Rosario Platania avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell'accordo delle parti, e alla determinazione della pena, non involgente pena illegale, e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui all'art. 73 d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32872/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA ROSARIO nato a CATANIA il 09/05/1987 avverso la sentenza del 08/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che il ricorso proposto da Rosario Platania avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell'accordo delle parti, e alla determinazione della pena, non involgente pena illegale, e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui all'art. 73 d.
PR. 309/1990; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2024 La President