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Ordinanza — n. 32869/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to preclusive effect of settlement agreement on penalty responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32869/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged a settlement agreement regarding criminal penalty responsibility. The appellant argued against the finality of the appellate court's decision based on the agreement reached under Article 73, paragraph 5, of the Decree of the President of the Republic No. 309/1990. The court ruled that such agreements preclude any further litigation on the agreed issues, rendering the appeal incompatible with the settled terms.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: A settlement agreement on criminal penalty limits the cognizance of the second-instance court and produces preclusive effects on the entire procedural development, including the cassation judgment, barring further challenges to the agreed responsibility.

Parole chiave

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criminal settlement agreement preclusive effect penalty responsibility inadmissible appeal de plano dismissal DPR 309/1990 cassation jurisdiction remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
art. 599-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINELLI FRANCESCO nato a SORA il 05/10/1984 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO Ritenuto che il ricorso di Francesco Cinelli, in relazione alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. indicata in epigrafe, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti a vizi di motivazione in punto di responsabilità, statuizione che costituisce risultato dell'accordo delle parti e, dunque, su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di .0" secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 111 l