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Ordinanza — n. 32868/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging interlocutory procedural orders without final conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32868/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Caputo Francesco and Monetti Pasquale inadmissible. The appellants sought to challenge a procedural order converting a preliminary investigation sentence into an appeal, but the court ruled such orders are not subject to this remedy. Consequently, the appeals were rejected without formalities, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 4, cod. proc. pen.: Appeals against interlocutory procedural orders that do not determine a final conviction are inadmissible, and such inadmissibility may be pronounced without formalities.

Parole chiave

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interlocutory orders inadmissibility procedural appeals final conviction court costs criminal procedure Cassation appeal esame della domanda d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 4, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPUTO FRANCESCO nato a NAPOLI il 12/03/1978 MONETTI PASQUALE nato a NAPOLI il 20/10/1972 avverso l'ordinanza del 29/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO. Ritenuto che i ricorsi, proposti avverso ordinanza della Seconda Sezione penale di questa Corte del 29 febbraio 2024 che ha convertito la proposta impugnazione avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata in appello è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti in ragione della non impugnabilità con tale mezzo di provvedimenti meramente interlocutori che non determinano un giudizio definitivo di condanna e che tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo; • .0

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'il luglio 2024 La Presidente