Ordinanza — n. 32865/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAFULLI CIRO nato a NAPOLI il 30/04/1981 avverso la sentenza del 23/04/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO. Ritenuto che il ricorso proposto da Ciro Iafulli avverso la sentenza di patteggiamento indicata in rubrica, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 5 gennaio 2024, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32865/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso proposto da Ciro Iafulli avverso la sentenza di patteggiamento indicata in rubrica, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 5 gennaio 2024, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAFULLI CIRO nato a NAPOLI il 30/04/1981 avverso la sentenza del 23/04/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO. Ritenuto che il ricorso proposto da Ciro Iafulli avverso la sentenza di patteggiamento indicata in rubrica, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 5 gennaio 2024, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082), la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità della condotta di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti tipo cocaina in favore di Antonio Pizzimenti, al quale veniva sequestrata;
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2024 La Pr