Sentenza — n. 32701/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto impugnato la Corte di appello di Reggio Calabria, pur riconoscendo l'interesse dell'istante ad ottenere la revoca della misura di sicurezza personale della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza a suo tempo adottata a suo carico, per quanto interamente eseguita, ha rigettato la richiesta proposta in tal senso da Francesco Gregorio Quattrone ribadendone la valutazione di appartenenza ad associazione di ‘ndrangheta nel senso definito dagli artt. 1 e 4 d. Igs. n. 159 del 2011 e dalla giurisprudenza di riferimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 125 cod. proc. pen, art. 416 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 32701/2024 — snpen · Corte di Cassazione: A parte l'inammissibilità intrinseca dell'impugnazione con riferimento al non deducibile vizio di motivazione (art. 10, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011), neanche sotto il profilo dell'apparenza della stessa (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) il ricorso coglie nel segno. La Corte di appello altro non ha fatto che applicare alla fattispecie considerata l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che da tempo distingue tra partecipazione (art. 416-bis cod. pen.) ed appartenenza (art. 4 d. Igs. n. 159 del 2011) ad associazione mafiosa, escludendo da tale ultima categoria solo le situazioni di mera contiguità o vicinanza al gruppo criminale, quali individuate da Sez.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Quattrone Francesco Gregorio, n. Reggio Calabria 16/06/1957 avverso il decreto n. 10/24 Corte di appello di Reggio Calabria del 13/02/2024 letti gli atti, il ricorso e il decreto impugnato; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Reggio Calabria, pur riconoscendo l'interesse dell'istante ad ottenere la revoca della misura di sicurezza personale della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza a suo tempo adottata a suo carico, per quanto interamente eseguita, ha rigettato la richiesta proposta in tal senso da Francesco Gregorio Quattrone ribadendone la valutazione di appartenenza ad associazione di ‘ndrangheta nel senso definito dagli artt. 1 e 4 d. Igs. n. 159 del 2011 e dalla giurisprudenza di riferimento.
2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione la difesa del proposto, che formula due motivi di doglianza. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in ragione del carattere che si assume apparente della motivazione svolta dalla Corte di appello sul tema dell'appartenenza all'associazione mafiosa, ancorché in presenza di una sentenza definitiva di assoluzione in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod. proc. pen. ed in assenza di elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento della contestazione formulata in sede penale, idonei a sorreggere il giudizio di pericolosità qualificata. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 2 della legge n. 575 del 1965 e 7 Conv. EDU e difetto assoluto di motivazione in ordine all'individuazione della pertinente condizione di pericolosità qualificata ipotizzata nel caso di specie, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
2. A parte l'inammissibilità intrinseca dell'impugnazione con riferimento al non deducibile vizio di motivazione (art. 10, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011), neanche sotto il profilo dell'apparenza della stessa (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) il ricorso coglie nel segno. La Corte di appello altro non ha fatto che applicare alla fattispecie considerata l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che da tempo distingue tra partecipazione (art. 416-bis cod. pen.) ed appartenenza (art. 4 d. Igs. n. 159 del 2011) ad associazione mafiosa, escludendo da tale ultima categoria solo le situazioni di mera contiguità o vicinanza al gruppo criminale, quali individuate da Sez.
U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512. In tale contesto di riferimento normativo e giurisprudenziale, la Corte territoriale ha legittimamente apprezzato le risultanze del procedimento penale da cui pure il Quattrone è uscito assolto, finendo per valorizzare quelle condotte - non escluse sul piano materiale dalla pronuncia assolutoria - che lo hanno visto coinvolto in attività di gestione economica nell'interesse del sodalizio criminale facente capo a Domenico Libri, al quale era risultato legato da rapporti di cointeressenza patrimoniale.
3. Da quanto appena esposto deriva la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di censura. Proprio il richiamo alle coordinate ermeneutiche individuate dalla decisione Sez U, n. 111/2017, Gattuso cit. esclude violazioni dei parametri normativi indicati, siano essi di diritto interno o di natura convenzionale. Ridotto il concetto ad estrema sintesi, il ruolo di contiguità funzionale alla cosca di 'ndrangheta Libri ribadito dal decreto impugnato non risulta scalfito dalla pronuncia assolutoria in sede penale, attesa la reciproca indipendenza delle procedure e la conformità delle valutazioni dei giudici della prevenzione ad un principio giurisprudenziale fissato con chiarezza dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite.
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1