Cassation court dismisses appeal regarding non-teletransmitted prosecutor conclusions in emergency digital trial, ruling it a general nullity not raised timely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Michele Pascarella against the Second Instance Court of Naples, which upheld his conviction for fraud under Article 385 of the Penal Code. Pascarella argued that the failure to electronically transmit the Prosecutor General's conclusions to his appointed defense lawyer constituted an absolute nullity under emergency pandemic rules. The court determined this was merely a general nullity that must be raised in the first available act, which the defense failed to do, and the third ground was untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; Art. 180, 182 c.p.p.: In emergency digital trials, failure to transmit prosecutor conclusions to the defense lawyer constitutes a general nullity requiring timely exception, otherwise it is cured.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pascarella Michele, n. Maddaloni (Ce) 20/10/1979 avverso la sentenza n. 14813/24 della Corte di appello di Napoli del 22/11/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villani; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore Avv. Laura Arena, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, di Michele Pascarella alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen. aggravato dalla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il suo difensore, formulando tre motivi di censura. Con il primo deduce violazione dell'art. 23 (recte: 23-bis) del decreto-legge n. 149 del 2020 convertito nella legge n. 176 del 2020 per avere omesso la Corte di appello, essendosi il giudizio celebrato con rito cartolare emergenziale da Covid- 19, di trasmettere, nei tempi e con le modalità di legge, le conclusioni del Procuratore Generale al difensore di fiducia nominato in data 23 ottobre 2023. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla non rilevata nullità assoluta così consumatasi. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per non avere la nullità anzidetta consentito al difensore di eccepire l'esistenza di una precedente pronuncia, divenuta irrevocabile, riguardante il medesimo fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. Con i primi due motivi di doglianza, il ricorrente eccepisce che si sarebbe configurata una nullità assoluta per non avere il proprio difensore ricevuto, prima dell'udienza, le conclusioni del Procuratore Generale nell'ambito della procedura cartolare con cui si è svolto il giudizio di appello. L'eccezione è infondata e deve essere disattesa. Pur consapevole della presenza di differenti opzioni interpretative, di segno talora contrastante, nell'ambito della giurisprudenza di questa stessa Corte di cassazione, il Collegio ritiene di dover condividere il principio secondo cui nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, integra una nullità generale a regime intermedio (art. 180 cod. proc. pen.) che deve essere eccepita, pena la sanatoria di cui all'art. 182 cod. proc. pen., nel primo atto utile successivo alla sua consumazione (fra molte v.
Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba, Rv. 286087; Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, S., 284164; Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, Rv. 284898), circostanza che nella specie non è avvenuta, affermando espressamente il difensore di non avere potuto (recte: di non avere voluto) presentare le proprie conclusioni scritte. Anche il terzo motivo di censura va, infine, rigettato, risultando evidentemente tardivo in quanto non dedotto, pur essendo deducibile, in sede di appello. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 10 luglio 2024 Il