Italian Court dismisses appeal on evasion charges, ruling voluntary absence beyond 12 hours constitutes criminal escape.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for criminal escape. The appellant argued that her departure from the prison facility was justified by a valid permission for a family event, whereas the court found she voluntarily abandoned her location after losing track of her movements. The court determined that since her absence exceeded the twelve-hour limit for disciplinary offenses, it constituted the crime of escape under Article 385 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 comma 3 legge 354/1975; Art. 385 cod. pen.: A detainee who leaves the facility with a permission and fails to return within the statutory time limit without valid cause commits the crime of escape if the absence exceeds twelve hours.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Birra Rosaria, nata a Napoli il 21/09/1987 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 17/04/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. Francesco Paolo Chioccarelli, difensore dell'imputata, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui Birra Rosaria è stata condannata per il reato di evasione. Birra, detenuta presso il "Carcere di Pozzuoli", dopo aver ottenuto un permesso- premio per recarsi, accompagnata, al cimitero di Casandrino, giunta alla stazione Garibaldi di Napoli, si allontanava facendo perdere le proprie tracce.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 30, comma 3, e 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354.
La Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente la violazione dell'art 47 ter legge cit. che, in realtà, assume il ricorrente, sanziona il soggetto che si allontana dal luogo in cui è ristretto nelle forme della detenzione domiciliare. Il fatto sarebbe invece riconducibile all'art. 30, comma 3, della stessa legge che sanziona, ai sensi dell'art. 385 cod. pen., la condotta del detenuto che, destinatario di un permesso per un evento familiare di particolare gravità, non faccia ritorno presso l'istituto entro dodici ore dalla sua scadenza. Sotto altro profilo, si aggiunge, la sentenza sarebbe viziata per avere la Corte ritenuto irrilevante l'omessa verifica di quando l'imputata sarebbe rientrata presso l'istituto penitenziario, considerando invece decisivo il volontario allontanamento dal luogo in cui era ristretta: l'imputata, in realtà, si era allontanata in virtù di un regolare permesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In punto di fatto la Corte di appello ha spiegato che l'imputata, ristretta in carcere, dopo aver ottenuto un permesso per recarsi al cimitero, giunta presso la stazione di Napoli insieme ad un operatore, si allontanò facendo perdere le sue tracce per poi essere rintracciata dopo qualche giorno.
3. Al di là del formale impreciso riferimento, contenuto nella imputazione, all'art. 47 ter legge n. 354 del 1975, il fatto naturalistico per cui si procede è correttamente descritto nella contestazione ed è quello per cui è intervenuta condanna per il reato di evasione. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 354 del 1975 il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae, come nel caso di specie, per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 cod. pen. ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. Nel caso di specie, l'allontanamento si protrasse per giornM'quindi per un tempo maggiore a dodici ore. Rispetto a tale quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità non essendo stato dedotto alcunchè di specifico.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci