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Sentenza — n. 32468/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32468/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32468/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Palermo, in sede di giudizio di rinvio, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di concorso in favoreggiamento reale aggravato contestato a Pipitone Epifania, Pipitone Benedetto e Pipitone Graziella al capo H) e, riqualificato nella fattispecie tentata il fatto di estorsione contestato al capo B) a Pipitone Epifania e Pipitone Benedetto, confermato il giudizio di responsabilità. Quanto al capo b) agli imputati si contesta il delitto di estorsione aggravata e continuata per avere con violenza e minaccia "ottenuto il rilascio della quota parte del 50% di un terreno, con annesso capannone a adibito a stalla animali, in danno di Cataldo Giovanni, già appartenente per l'altro 50% alla società La Fattoria srl, riconducibile a Pipitone Angelo Antonino".

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32468/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, ha proceduto all'ascolto della persona offesa, Giovanni Cataldo, e del testimone Francesco Marco Pipitone e ha ricondotto i fatti alla fattispecie tentata.

Parole chiave

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fondo espropriato tentata estorsione reati contro il patrimonio restituzione di fondo incanto forzato immobiliare utilizzazione del fondo
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. Pipitone Benedetto, nato a Palermo il 29/08/1974 2. Pipitone Epifania, nata a Carini 1'01/10/1980 3. Pipitone Graziella, nata a Palermo il 16/03/1971 avverso la sentenza emessa il 22/06/2023 dalla Corte di appello di Palermo; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni dell'Avv.ta Cinzia Pecoraro, difensore della parte civile Cataldo Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. Gaetano Fabio Lanfranca, difensore della parte civile di Confesercenti Palermo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni e la memoria dell'Avv. Manuele Ciappi, difensore degli imputati, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivo di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, in sede di giudizio di rinvio, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di concorso in favoreggiamento reale aggravato contestato a Pipitone Epifania, Pipitone Benedetto e Pipitone Graziella al capo H) e, riqualificato nella fattispecie tentata il fatto di estorsione contestato al capo B) a Pipitone Epifania e Pipitone Benedetto, confermato il giudizio di responsabilità. Quanto al capo b) agli imputati si contesta il delitto di estorsione aggravata e continuata per avere con violenza e minaccia "ottenuto il rilascio della quota parte del 50% di un terreno, con annesso capannone a adibito a stalla animali, in danno di Cataldo Giovanni, già appartenente per l'altro 50% alla società La Fattoria srl, riconducibile a Pipitone Angelo Antonino".

La Corte di cassazione con la sentenza n. 20965 del 22.12.2020, quanto al capo B), aveva ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso con il quale si era dedotta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; secondo gli imputati, la Corte di appello aveva condannato per fatti diversi da quelli contestati, "relativamente al diverso oggetto della pretesa estorsiva descritta nella imputazione rispetto a quanto conseguito" (così la Corte di cassazione). Con il motivo di ricorso erano state dedotte ulteriori violazioni sul piano della qualificazione dei fatti, che, si assumeva, avrebbero dovuto essere ricondotti al reato di violenza privata in assenza di un profitto patrimoniale.

La Corte di cassazione, nell'annullare, aveva ritenuto: "La motivazione della sentenza impugnata, attraverso la ricostruzione fattuale condotta con riguardo alle vicende successive al verificarsi dell'incendio e del danneggiamento del bestiame, non ha individuato e valutato gli elementi necessari per accertare la correlazione diretta tra l'ipotizzato effetto costrittivo (conseguente all'incendio dell'immobile rurale) e il dato, non esattamente chiarito nella sua dimensione fattuale, dell'abbandono dei terreni e dell'immobile o del loro mancato utilizzo; in altri termini, dalla motivazione della sentenza non si colgono elementi specifici e precisi per affermare se vi sia stato un abbandono degli immobili posseduti dalla persona offesa, se la decisione di abbandonare gli immobili sia stata conseguenza dell'effetto di intimidazione o dalla condizione di inutilizzabilità dell'immobile danneggiato dall'incendio, come emerge da alcun passi della motivazione, se l'abbandono sia stato temporaneo o definitivo (alla stregua delle contrapposte fonti di prova indicate nella stessa motivazione, specie considerando le dichiarazioni delle persona offesa e del teste Pipitone Marco).

Tali accertamenti assumono carattere necessario, sia per apprezzare l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale della vittima (in difetto di alcun atto di disposizione e risultando al più un'interruzione nel possesso dei beni immobili), quale conseguenza di condotte violente ascrivibili agli imputati (che diviene il discrimine tra il contestato delitto di estorsione e la meno grave ipotesi della violenza privata), sia la forma di manifestazione della condotta di reato (se, cioè, ricorre l'ipotesi del tentativo ovvero del reato consumato). La sentenza va pertanto annullata in relazione a tale capo, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo che dovrà procedere all'esame 5 del materiale probatorio per compiere gli accertamenti necessari all'esatta qualificazione giuridica dei fatti storici contestati".

La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, ha proceduto all'ascolto della persona offesa, Giovanni Cataldo, e del testimone Francesco Marco Pipitone e ha ricondotto i fatti alla fattispecie tentata.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il fatto contestato al capo B). Ricostruito lo sviluppo del processo, si evidenzia come la Corte non avrebbe tenuto in esame le dichiarazioni della persona offesa, che aveva affermato di non avere mai abbandonato il fondo dopo l'incendio, e neppure le affermazioni del teste Francesco Mario Pipitone, che pure aveva affermato che dal 2012- cioè dal momento dell'incendio - non fosse cambiato nulla, in quanto Cataldo aveva avuto il possesso interrottamente di quel terreno dal 2008.

Si sostiene che la Corte, dopo aver riportato il contenuto delle sommarie informazioni rese da Cataldo e quello di alcune conversazioni, si sarebbe limitata a richiamare le nuove dichiarazioni della persona offesa affermando che questa aveva riferito di aver utilizzato la fattoria solo per un determinato periodo di tempo dopo l'incendio; proprio detta circostanza avrebbe poi fondato il giudizio di responsabilità per la fattispecie tentata e a tal fine si sarebbe fatto erroneamente riferimento alla motivazione della sentenza emessa dalla Corte di cassazione in fase cautelare nei riguardi di Angelo Antonino Pipitone.

Quanto alle dichiarazioni di Francesco Marco Pipitone la sentenza sarebbe viziata per un travisamento per omissione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena e alla sospensione condizionale della pena per Graziella e Benedetto Pipitone, con particolare riguardo al comportamento tenuto da Graziella Pipitone dopo il reato e in ambito processuale. Si tratta di un motivo devoluto sin dall'origine alla Corte di appello, la quale, in sede di rinvio, non li avrebbe tuttavia valutati, essendosi limitata solo a scorporare il quantum di pena in precedenza inflitto per il capo H), dichiarato prescritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.2. Il primo motivo, relativo al capo B) e proposto solo nell'interesse di Pipitone Benedetto e Pipitone Epifania, è inammissibile. Il motivo è strutturato sul presupposto che la Corte di appello, da una parte, non avrebbe tenuto conto del perimetro dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione e, dall'altra, avrebbe errato nella valutazione delle prove assunte in sede di giudizio di rinvio. In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte, a fronte di un annullamento che imponeva di verificare se vi fosse stata una correlazione tra le condotte di violenza e minaccia (incendio e danneggiamento del bestiame) e il prospettato abbandono dei terreni, non avrebbe considerato le risultanze probatorie che escludevano detto effetto costrittivo (dichiarazioni Cataldo e Pipitone); non sarebbe stata considerata, in particolare, la prova che la persona offesa, Cataldo, non avrebbe mai sostanzialmente abbandonato quel fondo.

3. Si tratta di un assunto che non può essere condiviso. La Corte di appello, ricostruito lo sviluppo del processo e ripercorso le evidenze probatorie, ha spiegato come gli imputati, con condotte gravissime manifestate attraverso l'incendio e l'uccisione di animali, volessero acquisire un profitto ingiusto, cioè costringere Cataldo ad abbandonare il fondo e acquisire la disponibilità dell'intero cespite. Sulla base di tale quadro probatorio, la Corte ha escluso correttamente la riconducibilità dei fatti al reato di violenza privata, e, proprio in ragione delle dichiarazioni della persona offesa - che ha riferito di non avere mai abbandonato completamente il fondo, se non per un brevissimo periodo di tempo - ha ritenuto il fatto estorsivo meramente tentato e non consumato (cfr., testualmente pagg. 18-19-20 sentenza impugnata). Dunque, non è obiettivamente chiaro perché la sentenza sarebbe viziata, avendo la Corte di appello sostanzialmente accolto il motivo di impugnazione.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Quanto a Graziella Pipitone, la Corte di appello, in sede di rinvio, ha confermato la pena fissata dai Giudici di merito per il capo 3) sostanzialmente recependo le considerazioni (" in linea con quanto statuito" così la Corte) che avevano condotto il Tribunale e la stessa Corte di appello a non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in ragione della inesistenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine. Non diversamente, quanto a Pipitone Benedetto, la Corte ha rideterminato la pena per i gravi fatti per cui si procede recependo implicitamente la motivazione fornita dalal stessa Corte con la sentenza poi annullata.Si tratta di una motivazione congrua non essendo obiettivamente chiaro perché secondo l'imputato, avrebbero dovuto essere a lui riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. Pipitone Benedetto e Pipitone Epifania devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Cataldo Giovanni e Confesercenti Palermo, che si liquidano per ciascuna in complessivi euro 3.686,00 otre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, Pipitone Benedetto e Pipitone Epifania alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Cataldo Giovanni e Confesercenti Palermo, che liquida p