Sentenza — n. 32467/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui Fiorente Enrico è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge per non essere stata rilevata la estinzione del reato per prescrizione.L'imputato, diversamente da quanto affermato dalla Corte, sarebbe stato assente all'udienza del 31.10.2023 non per rinuncia ma per non essere stata disposta la traduzione; in quella data l'imputato sarebbe stato tradotto nell'ambito di altro procedimento. Si aggiunge che la Corte avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato nonostante gli atti interruttivi e le sospensioni, anche in ragione del fatto che della contestata recidiva non si dovrebbe tenere conto per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 cod. pen, art. 69 c.p; Sentenza — n. 32467/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247820). Le stesse Sezioni unite, richiamando quanto già messo in evidenza da altra e più risalente pronuncia delle stesse Sezioni unite, hanno inoltre osservato che la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, anche applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare ( Sez.
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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Fiorente Enrico, nato a Boscotrecase il 09/05/1971 avverso la sentenza emessa il 31/10/2023 dalla Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'Avv. Raffaele Attanasio, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui Fiorente Enrico è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge per non essere stata rilevata la estinzione del reato per prescrizione.L'imputato, diversamente da quanto affermato dalla Corte, sarebbe stato assente all'udienza del 31.10.2023 non per rinuncia ma per non essere stata disposta la traduzione; in quella data l'imputato sarebbe stato tradotto nell'ambito di altro procedimento. Si aggiunge che la Corte avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato nonostante gli atti interruttivi e le sospensioni, anche in ragione del fatto che della contestata recidiva non si dovrebbe tenere conto per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nei confronti dell'imputato è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Le Sezioni Unite hanno statuito che all'esito dell'accertamento conseguente alla contestazione della recidiva, il giudice può negare la rilevanza aggravatrice della recidiva ed escludere la circostanza, non irrogando il relativo aumento della sanzione; ove, invece, la verifica effettuata si concluda nel senso del concreto rilievo della ricaduta sotto il profilo sintomatico di una più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo, la circostanza aggravante opera necessariamente e determina tutte le conseguenze di legge sul trattamento sanzionatorio e sugli ulteriori effetti commisurativi.
Si dovranno, allora, trarre dal giudizio tutti gli effetti, diretti ed indiretti, che la legge assegna alla recidiva. Nel fissare tale insegnamento le Sezioni Unite precisarono che in tale ipotesi la recidiva deve intendersi, oltre che "accertata" nei suoi presupposti (sulla base dell'esame del certificato del casellario), "ritenuta" dal giudice ed "applicata", determinando essa l'effetto tipico di aggravamento della pena: e ciò anche quando semplicemente svolga la funzione di paralizzare, con il giudizio di equivalenza, l'effetto alleviatore di una circostanza attenuante (Sez.
U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247820). Le stesse Sezioni unite, richiamando quanto già messo in evidenza da altra e più risalente pronuncia delle stesse Sezioni unite, hanno inoltre osservato che la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, anche applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare ( Sez.
U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044). Ne consegue che una circostanza aggravante, come appunto la recidiva, deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, anche come applicata, non solo allorquando nella realtà giuridica di un processo viene attivato il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando se ne tragga - ai sensi dell'art. 69 c.p. - un altro degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena irroganda per il reato (Sez.
U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv.275319).
3. Nel caso di specie, la recidiva è stata ritenuta e applicata seppure nel senso di paralizzare, attraverso il giudizio di equivalenza, gli effetti delle circostanze attenuanti generiche. Dunque, della ritenuta recidiva, specifica, reiterata e infraquinquennale deve tenersi conto ai fini del computo del termine di prescrizione. In ragione della data di commissione del reato, 14.6.2015, il reato, tenuto conto della recidiva, si estingue per prescrizione il 14.6.2025.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A 'm-nde.