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Sentenza — n. 32356/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal procedure grounds regarding retroactive application of association charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32356/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Maurizio Vitale's appeal inadmissible for manifestly unfounded reasons. Vitale argued that the lower court erred by failing to recognize the identity of two association crimes based on police reports, seeking retroactive application of a 2020 measure to a 2017 crime. The court rejected this, ruling that the principle of retroactivity for permanent crimes applies to the date of commission, not the execution of the measure, as the specific criminal acts occurred after the first order was issued.

Regesto Legislator

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Art. 297, comma 3, cod. proc. pen.; The principle of retroactivity for permanent crimes applies to the date of commission of the acts, not the execution of the coercive measure, when the criminal association's conduct persisted after the first order.

Parole chiave

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criminal procedure retroactivity permanent crime date association charges identity coercive measure execution manifestly unfounded appeal traffico grave di stupefacenti procedimento penale pendente arresto in vista d'estradizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto da Maurizio Vitale avverso l'ordinanza del 20 dicembre 2023 della Corte di appello Napoli che aveva dichiarato insussistenti le condizioni previste dall'art. 297, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
2.11 ricorrente, in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con unico e composito motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale (art.
artt. 74 d.P.R. 309/1990
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Con unico e composito motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2.11 ricorrente, in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Vitale Maurizio, nato a Castellammare di Stabia il 27/06/1987 avverso l'ordinanza del 12/03/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato Francesco Romano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto da Maurizio Vitale avverso l'ordinanza del 20 dicembre 2023 della Corte di appello Napoli che aveva dichiarato insussistenti le condizioni previste dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della retrodatazione della misura applicata al Vitale con ordinanza del 23 febbraio 2022, relativa al reato di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 e numerosi reati fine, retrodatazione da far risalire, secondo la prospettazione difensiva, alla data del 30 settembre 2020, cioè al momento in cui veniva data esecuzione ad altra ordinanza, emessa il precedente 5 aprile 2019 dal Tribunale del riesame, su appello del Pubblico Ministero, e che aveva applicato la medesima misura, sempre per il reato associativo (art. 74 d.P.R. cit).

2. Con unico e composito motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale (art. 297, comma 3, cod. proc. pen.) per effetto del travisamento degli atti del procedimento e carenza di motivazione sul punto delle deduzioni difensive svolte con i motivi di impugnazione e incentrate sulla medesimezza dei fatti, oggetto delle due misure. Rileva il ricorrente che il Tribunale, esaminando le imputazioni oggetto delle due ordinanze, ha escluso la medesimezza delle associazioni sul rilievo che "unico" soggetto coinvolto nei due gruppi era solo il Vitale laddove fin dalla lettura delle imputazioni è possibile rilevare che tra i componenti del gruppo di spaccio, oggetto di contestazione della prima ordinanza, vi era anche tale Vincenzo De Simone, partecipe anche del reato associativo oggetto di contestazione con l'ordinanza del 23 febbraio 2022.

Insiste, pertanto, sulla identità dei due reati associativi sulla base di uno stralcio della informativa di polizia, relativa alle indagini svolte con riferimento al primo titolo cautelare, dalla quale emergeva il coinvolgimento nelle attività di spaccio di numerosi indagati, fra i quali quelli raggiunti anche dalla seconda ordinanza di cui si chiede la retrodatazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza (Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511).

L'ordinanza impugnata, senza incorrere in alcun travisamento delle risultanze processuali, ha fatto coerente applicazione di tale principio al caso in esame sul rilievo che i due reati associativi, nei quali concorrono imputati diversi, coprono differenti periodi, poiché, quanto al reato associativo oggetto della prima ordinanza, i fatti contestati si fermano all'anno 2017, interruzione che prescinde dalla esecuzione della misura avvenuta solo nel settembre 2020, mentre quelli oggetto della seconda ordinanza coprono fatti commessi negli anni 2019 e 2020.

Ai fini della esclusione della anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza, il Tribunale ha valorizzato non tanto il dato formale risultante dalla contestazione, in cui si dà atto dell'operatività dell'associazione oggetto della nuova misura nel periodo compreso tra il 2019 e il 2020, quanto il dato, affatto trascurabile, dell'epoca di commissione degli specifici reati fine, individuato con riferimento ai reati ascritti agli imputati, e non al solo ricorrente, e la cui data di commissione si è protratta fino al marzo 2020. Effettivamente le contestazioni rimandano alla gestione di una piazza di spaccio, operativa presso l'abitazione del ricorrente, di composizione variabile, ma attiva nel corso degli anni, anche se per un breve periodo, ben prima della esecuzione della prima ordinanza - che aveva ad oggetto fatti commessi nel 2017 -, ordinanza che è stata eseguita solo nel settembre 2020, a seguito di una complessa vicenda cautelare.

Cionondimeno non ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio di retroattività che è saldamente ancorato, in relazione al reato permanente, alla data di commissione dei reati. 2.11 ricorrente, in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in